Tutela del Consumatore cose da sapere
Nullità della Clausola Vessatoria
Il fenomeno delle Clausole Vessatorie è una fattispecie estremamente diffusa nei contratti bilaterali e plurilaterali conclusi mediante il ricorso a formulari predisposti unilateralmente dal professionista (inteso come organizzazione imprenditoriale o commerciale; si intendono come tali anche banche, assicurazioni, gestori telefoni o di energia e qualsiasi struttura imprenditoriale organizzata).
Le caratteristiche comuni tra questa tipologia di contratti sono i pochi diritti ed i molti obblighi per il Consumatore; detti contratti, che noi tutti andiamo a sottoscrivere nel momento in cui acquistiamo un qualsiasi bene o un servizio, impongono tutta una serie di clausole e fattispecie giuridiche che noi non avremmo inserito, qualora:
a) non avessimo avuto la necessità impellente ed il bisogno di acquistare il bene o il servizio;
b) avessimo avuto la possibilità di scegliere e decidere durante le trattative con la parte venditrice, le condizioni che prevedessero limitazioni dei nostri diritti;
c) nella conclusione del contratto, non le avremmo inserite come clausole, se la nostra volontà avesse avuto lo stesso peso della volontà del nostro interlocutore.
Il Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n.206 , noto come Codice del Consumo, uniformando la nostra legislazione alla normativa europea, ha riformato la materia precedentemente in vigore.
Qui di seguito alcuni degli aspetti salienti da sapere
L’art.33 del D.L.vo 206 del 6.09.2005 individua una serie di situazioni tali da potere configurare la fattispecie di Clausole Vessatorie.
Nei contratti conclusi tra il Professionista (colui che ha una struttura imprenditoriale organizzata) ed il Consumatore, si intendono vessatorie le clausole che nonostante la buona fese, determinino a carico del Consumatore un significativo squilibrio dei diritti ed obblighi derivanti dal contratto stesso.
Configurandosi fino a prova contrarie vessatorie le clausole che hanno per oggetto o effetti una di queste situazioni:
– esclusione o eliminazione della responsabilità del Professionista in caso di morte o danno alla persona del Consumatore, risultante da un fatto o da una omissione del Professionista.
– escludere o limitare le azioni o diritti del Consumatore nei confronti del Professionista, o di altra parte in caso di inadempimento totale, parziale o di adempimento inesatto del Professionista.
– escludere o limitare l’opponibilità da parte del Consumatore della compensazione di un debito nei confronti del Professionista con un credito vantato nei confronti di quest’ultimo.
– …omissis …
– prevedere la facoltà del Professionista di recedere dal contratto, ma non per il Consumatore.
– prevedere un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta per evitare la tacita proroga o rinnovamento.
– estensione dell’adesione del Consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.
– consentire al Professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza giustificato motivo.
– consentire al Professionista di aumentare unilateralmente il prezzo del bene o del servizio senza che il Consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente concordato.
– limitare la responsabilità del Professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l’adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità.
– limitare o escludere l’opponibilità dell’eccezione d’inadempimento da parte del Consumatore.
– consentire al Professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche senza il consenso del Consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti del Consumatore.
– stabilire a carico del Consumatore decadenze, limitazione della facoltà di opporre eccezioni,deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria, limitazione all’adduzione di prove, inversione o modificazione dell’onere della prova, restrizione della libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.
Queste sono alcune delle situazioni che configurano le “CLAUSOLE VESSATORIE” di un contratto.
Ricordarsi di verificare:
– se le clausole inserite nel contratto sono state oggetto trattativa;
– in caso di dubbio sulla interpretazione di una clausola, prevale la interpretazione più favorevole al Consumatore.
– Le clausole considerate vessatorie, come da elenco, sono nulle, mentre il contratto vale per il resto.
Neanche una sommaria trattativa sulle clausole inserite nel contratto, qualora abbiano come riferimento il Codice di Consumo, fattispecie nell’art. 36 , permette l’efficacia della clausola specifica.
Ricordarsi inoltre che le fattispecie specificatamente elencate nell’art. 1341 Codice Civile e quelle non approvate specificatamente per iscritto art.1342 C.C., sono invece inapplicabili.
Questo principio qualora valga per le fattispecie dell’art. 1341 e 1342 C.C, resta invece esclusa a proposito del Codice di Consumo, (art. 36 Codice di Consumo), come poc’anzi detto.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale dominante, a proposito delle clausole vessatorie (artt. 1341 e 1432 C.C.), sembra che siano da ritenere non solo inefficaci , ma la giur. pone anche seri dubbi di liceità di dette clausole qualora il contraente “debole” abbia approvato in blocco le clausole presentate nei contratti mediante moduli e/o formulari (si rimanda nello specifico alle ultime sentenze emesse sull’argomento).
In ogni caso, prima di intraprendere ogni decisione, documentarsi ed interpellare il vostro legale di fiducia.